L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico previsto dal diritto italiano - introdotto dalla Legge 6/2004 - per tutelare le persone che, per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi. Lo scopo di tale misura è quello di proteggere la persona interessata (detta “beneficiario”) senza toglierle completamente la capacità di agire, come invece accade con l’interdizione o l’inabilitazione. Il giudice nomina un amministratore di sostegno (che può essere un familiare o altra persona di fiducia), che si occupa degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione indicati nel decreto di nomina. Possono presentare ricorso al giudice tutelare: la persona interessata, il coniuge o il convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero e infine i servizi sociali. Le persone legittimate, i...