L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico previsto dal diritto italiano - introdotto dalla Legge 6/2004 - per tutelare le persone che, per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi.
Lo scopo di tale misura è quello di proteggere la persona interessata (detta “beneficiario”) senza toglierle completamente la capacità di agire, come invece accade con l’interdizione o l’inabilitazione.
Il giudice nomina un amministratore di sostegno (che può essere un familiare o altra persona di fiducia), che si occupa degli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione indicati nel decreto di nomina.
Possono presentare ricorso al giudice tutelare: la persona interessata, il coniuge o il convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero e infine i servizi sociali.
Le persone legittimate, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, possono rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo dove la persona da proteggere ha la residenza o il domicilio.
È necessario redigere un ricorso nel quale, oltre alle generalità del "beneficiando", dovrà risultare il motivo della richiesta nonché, ove possibile, la proposta di un nominativo per l'amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare, se sussistono i presupposti, provvede con il decreto di nomina indicando il nominativo dell'amministratore di sostegno e i poteri a lui conferiti.
L'amministrazione di sostengo non deve essere confusa con l'interdizione in quanto presentano diverse caratteristiche. Soprattuto in riferimento alla finalità della misura di protezione, si evince una netta differenza tra le due ipotesi: nell'amministrazione di sostengo lo scopo è quello di proteggere la persona limitando al minimo la sua autonomia mentre nel caso dell'interdizione si ottiene l'eliminazione totale della capacità di agire a chi è incapace.
Il destinatario della misura di protezione dell'amministrazione di sostengo mantiene la propria capacità di agire seppur, in qualcuni casi, limitata dalla necessaria presenza dell'amminstratore.
Inoltre, rispetto all'interdizione, l'amministrazione di sostengo è una misura di protezione più adattabile alle singole esigenze che di volta in volta si presentano rispetto al caso concreto.
A conferma di quanto detto, inoltre, è importante sottolineare che la misura di protezione dell'amministrazione di sostengo può essere anche temporanea, venendo meno nel momento in cui tale misura di protezione non risulti più necessaria.
In conclusione, negli ultimi anni, la giurisprudenza e i tribunali preferiscono l’amministrazione di sostegno perché è meno rigida, più rispettosa della dignità e della libertà personale. L’interdizione viene ormai usata solo nei casi estremi.
Avv. Rappellino Giulia
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