Ogni autovelox, infatti, in base all'articolo 142, comma 6 del d.lgs n 285 del 1992, deve essere preventivamente omologato dall'ente competente e deve rispettare specifici requisiti tecnici. La mancanza di omologazione rende il dispositivo non valido e le sanzioni emesse tramite tale strumento possono essere contestate.
Inoltre, sul dispositivo devono essere effettuati controlli periodici per garantirne il corretto funzionamento. Questo aspetto è cruciale per evitare errori nella rilevazione della velocità e per tutelare gli automobilistici da sanzioni ingiuste.
La Suprema Corte nella recente Ordinanza approfondisce la differenza tra "omologazione" e "approvazione" degli autovelox precisando che le due procedure non sono equipollenti. Pertanto, l'apparecchiatura di rilevamento oltre ad essere approvata - e quindi tarata - deve essere necessariamente omologata.
Se un autovelox non è omologato, le sanzioni che ne derivano possono essere impugnate. In particolare, l'articolo 45 del Codice della Strada stabilisce che le multe elevate attraverso strumenti non conformi non sono valide.
Pertanto, gli automobilisti hanno il diritto di impugnare le sanzioni elevate da autovelox non omologati e le possibilità di impugnazione includono:
- ricorso amministrativo al Prefetto entro 60 giorni dalla ricezione della multa;
- ricorso giudiziale al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla ricezione della multa;
Le recenti novità riguardanti l'omologazione degli autovelox hanno introdotto un importante strumento di tutela per gli automobilisti. La possibilità di impugnare le sanzioni derivanti da strumenti non omologati rappresenta un passo avanti verso una maggiore equità nel sistema di rilevazione delle infrazioni stradali.
È consigliabile avvalersi di un avvocato per valutare le possibilità di successo del ricorso e per gestire la procedura in modo adeguato.
Avv. Rappellino Giulia
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