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Modifica dell'assegno divorzile: Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza n° 3543/2025


"In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabili dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento


Così la Corte di Cassazione Civile ribadisce il concetto di modificabilità del provvedimento emesso dal Tribunale in sede divorzile, il quale non ha una durata prestabilita ma può essere modificato in caso di cambiamenti nelle condizioni economiche o personali.

L'assegno, pertanto, può essere modificato in casi specifici:

  1. variazione delle condizioni economiche: se uno dei coniugi ha un cambiamento significativo nelle proprie condizioni economiche, come la perdita di lavoro, una grave malattia, o viceversa un aumento significativo delle proprie risorse economiche;
  2. matrimonio o convivenza dell'ex coniuge beneficiario: se l'ex coniuge che riceve l'assegno si risposa o inizia una convivenza stabile con un altro partner, questo può influire sul diritto a ricevere l'assegno divorzile;
  3. cambiamento nelle esigenze di vita o nei bisogni: se ci sono modifiche nelle esigenze di vita dell'ex coniuge che riceve l'assegno, come l'invecchiamento, l'impossibilità di lavorare o altri fattori che incidono sulle necessità del soggetto;
Per modificare l'assegno divorzile è necessario presentare apposita domanda presso il Tribunale competente presentando idonee prove a supporto della domanda. Il Giudice esaminerà le prove e ascolterà le argomentazioni delle due parti per decidere se la modifica dell'assegno è giustificata. Solo in seguito alla pronuncia positiva del Giudice, si potrà ritenere modificato o cessato l' obbligo a versare l'assegno all'ex coniuge. 


Avv. Rappellino Giulia 


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