La riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), entrata in vigore il 1° marzo 2023, ha introdotto importanti novità nel diritto di famiglia italiano, semplificando e razionalizzando le procedure relative alla separazione e al divorzio. Uno degli aspetti più innovativi è la possibilità di chiedere separazione e divorzio insieme nello stesso procedimento.
Tuttavia, se detta facoltà è stata espressamente prevista in caso di contenzioso, nulla è invece precisato con riferimento ai ricorsi congiunti.
Infatti, l'art. 473-bis.49 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che le parti possano proporre domande di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in un unico atto introduttivo.
Viceversa, l'altrettanto nuovo articolo 473-bis.49 c.p.c. rubricato, appunto, "cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio", nulla dice in riferimento al giudizio contenzioso mentre non viene fatto alcun cenno al suddetto cumulo di domande anche nel caso di procedimento consensuale.
A tal proposito, l'art. 473-bis.51 c.p.c. disciplina il "procedimento di su domanda congiunta dei coniugi" non facendo, però, alcun riferimento in merito alla cumulabilità delle domande di separazione e di divorzio.
Nasce così un acceso dibattito giurisprudenziale dove si assiste a numerose e discordati pronunce. Il Tribunale di Milano, ad esempio, ammette il cumulo delle domande anche su ricorso consensuale mentre, al contempo, il Tribunale di Firenze nega tale possibilità. Sarà il Tribunale di Treviso a richiedere direttamente alla Corte di Cassazione - attraverso il c.d. "rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito" - di esprimersi in merito.
La Corte Suprema si esprime in modo favorevole al cumulo delle domande e in particolare:" [...] nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio [...]".
Pertanto, le domande andranno formulate contestualmente nell'atto introduttivo ma decise separatamente, rispettando i termini di legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi.
Avv. Rappellino Giulia
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